statuto

dell’Associazione di Promozione sociale denominata Realtà Futurarf-nero_800_600Art. 1  Denominazione

L’associazione REALTÀ FUTURA è un’associazione di promozione sociale ai sensi della Ln. 383/2000, laica e pluralista che opera nel campo del Benessere Psicologico e Sociale, della Formazione, dell’Educazione, dei Diritti, per la promozione umana e civile dei propri associati e della collettività nel suo complesso. L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili neanche in modo indiretto.

– Le azioni che ne derivano hanno obiettivi prevalentemente educativi, formativi e di prevenzione delle diverse forme di disagio e sono volte, direttamente o indirettamente, al miglioramento delle condizioni di vita ambientale, sociale, e culturale dei minori, siano essi aderenti o meno all’Associazione.

– Per il perseguimento dei fini istituzionali l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono eventualmente essere rimborsate, dall’associazione medesima, le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

Art. 2  Sede

– L’Associazione ha sede legale in Napoli, via Michele guadagno,110 – 80137.

– L’Assemblea può modificare la sede primaria, può istituire  sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

– L’Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento dell’ente morale.

Art. 3  Finalità

– L’associazione nasce per svolgere attività di utilità sociale-L’associazione svolge attività di promozione e prevenzione primaria e il suo fine è il perseguimento, nell’interesse generale della comunità, della promozione del benessere psico-sociale e dell’integrazione dei cittadini, la tutela dei diritti dei minori, l’educazione e la formazione.

– L’Associazione si propone di: 

  • Gestire direttamente, indirettamente o per conto di terzi, strutture e servizi di carattere sociale (centri ascolto, centri diurni polifunzionali, case famiglia, comunità alloggio, etc.) scolastico, servizi educativi, di animazione e di formazione professionale, ricreativi e assistenziali.
  • Promuovere una cultura del benessere psicologico come componente fondamentale nello sviluppo dei minori e per tutta la comunità, attraverso azioni e servizi di carattere sociale.
  • Promuovere e gestire, nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 383/2000, corsi di formazione professionale per chi opera nei settori d’intervento dell’associazione.
  • Promuovere l’imprenditorialità sociale e giovanile;
  • Promuovere e tutelare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
  • Organizzare incontri, dibattiti, convegni, feste, mostre e iniziative promozionali tese a diffondere l’operato dell’associazione e dei valori da essa tutelati.

Art. 4  La durata

– L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 5  I mezzi economici

– Il patrimonio sociale è costituito da:

  • Beni immobili e mobili;
  • Azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
  • Donazioni, lasciti o successioni

– L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:  

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

– I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto. I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.  

– L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

– L’avanzo di gestione non può essere reinvestito in attività diverse da quelle istituzionali.

Art. 6  I soci

– Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri. L’ordinamento interno è ispirato a princìpi di democrazia e uguaglianza. Sono ammessi a partecipare all’Associazione di Promozione Sociale tutte le persone fisiche e giuridiche che:

  • Accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno;
  • Condividono gli scopi dell’Associazione;
  • Si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

– Due sono le categorie di soci:

  • Soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l’Associazione;
  • Soci effettivi: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio direttivo.

– Il numero dei soci effettivi è illimitato.

– Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale. L’ammontare della quota annuale viene stabilito dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

– L’Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati. Tuttavia l’Associazione ha la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni professionali autonome anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 7  La domanda di ammissione

– Il Consiglio direttivo è l’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalità:

  • Redatta per iscritto;
  • Indirizzata al Consiglio direttivo.

– La domanda di adesione deve contenere le generalità complete del socio. Il diniego va motivato dal Consiglio direttivo. Entro i trenta giorni l’escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l’esclusione sia decisa dall’Assemblea ordinaria. In tal caso l’Assemblea decide. Dal momento dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Consiglio direttivo e approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

– Il socio può in qualsiasi momento recedere dall’Associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.

– E’ considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.

– Chiunque partecipa all’Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.

– L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all’interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l’escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l’esclusione sia decisa dall’Assemblea ordinaria. In tal caso l’Assemblea decide sull’esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.

– La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all’Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.

– Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 8  Diritti dei soci

– I soci aderenti all’Associazione hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto:

  • Di eleggere gli organi sociali;
  • Di essere eletti negli stessi organi sociali;
  • Di informazione e di controllo.

– L’Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

– Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, alle delibere assembleari, ai bilanci e ai rendiconti, ai registri dell’Associazione.

– Tutti i soci hanno diritto di voto con esclusione di eventuali soci onorari.

Art. 9  I doveri dei soci

– I membri dell’Associazione di Promozione Sociale svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo volontario e gratuito e in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

– Il comportamento dell’associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 10  Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità del socio

– La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

  • Per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell’anno;
  • Per recesso da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo;
  • Per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
  • Per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:
  1. non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  2. non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l’Associazione;
  3. danneggi in qualunque modo con il suo operato l’Associazione;
  • per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo);
  • per decesso;
  • Per indegnità (l’indegnità verrà riconosciuta dall’Assemblea dei soci).

– Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

– Il recesso del socio dall’Associazione di Promozione Sociale deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al Presidente.

– L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’Assemblea soci nella prima riunione utile.

Art. 11  Gli organi sociali

– Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • Il Presidente.

– Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale possono essere eletti negli organi sociali. Le cariche sociali, elettive, sono assunte senza aver diritto ad alcuna retribuzione.

Art. 12  L’Assemblea

– L’organo sovrano dell’Associazione di Promozione Sociale è rappresentato dall’Assemblea dei soci.

– L’Assemblea dei soci è costituita dai soci dell’Associazione di Promozione Sociale in regola con il pagamento della quota associativa.

– L’Assemblea è convocata:

  • almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o dal Vice Presidente;
  • mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o email agli associati o pubblicato nei locali dell’associazione almeno 8 giorni prima dell’adunanza dei soci;
  • negli avvisi vanno riportati il giorno, il luogo, l’ora dell’Assemblea e l’elenco degli argomenti da discutere.

– L’Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo. Il Presidente deve constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di partecipare all’Assemblea.

– L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario e quando la richiede almeno un decimo dei soci.

– L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 13  L’Assemblea ordinaria

– L’Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

  • Eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario del Consiglio direttivo;
  • Stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
  • Pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (per esempio regolamenti);
  • Proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  • Approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal direttivo;
  • Fissare annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
  • Ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
  • Approvare il programma annuale dell’Associazione.

– Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 14  L’Assemblea straordinaria

– L’Assemblea in seduta straordinaria:

  • Delibera le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto con il voto favorevole dei due terzi dei soci iscritti in presenza dei ¾ degli aventi diritto al voto;
  • Decide in ordine allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto successivamente;
  • Delibera sulla proroga della durata dell’Organizzazione;
  • Nomina il liquidatore.

– Le deliberazioni dell’Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell’Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell’Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

– Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota, ad esclusione di eventuali soci onorari.

Art. 15  Il Consiglio direttivo

– Il Consiglio direttivo è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra i propri aderenti. Resterà in carica per 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

– Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea.

– Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

– Il Consiglio direttivo:

  • Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • Redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
  • Redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico;
  • Ammette i nuovi soci;
  • Esclude i soci salva successiva ratifica dell’Assemblea ai sensi del presente statuto.

– Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16  Il Presidente

– Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte alle autorità, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea.

– Il Presidente convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo in seduta ordinaria e straordinaria.

Art. 17  Bilancio

– L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di marzo deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative. Il Consiglio predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative ad una annualità e l’Assemblea ordinaria lo approva entro il 31 marzo dell’anno successivo; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell’Associazione almeno venti giorni  prima dalla convocazione dell’Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. All’Assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.

Art. 18  Modifiche statutarie

– Il presente statuto è modificabile con le modalità previste dall’art. 14 del presente Statuto.

– Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con l’eventuale regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

Art. 19  Scioglimento dell’Associazione

– L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

– L’Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell’Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

– La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni che perseguono fini di utilità sociale.

Art. 20  Norme finali

– Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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